Comunicazione UNGDCEC

Riceviamo dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili la seguente comunicazione che, in virtù dell’argomento riguardante l’intera categoria, riteniamo utile girare a tutti gli iscritti.

Cordiali saluti
La Segreteria
                                                       ODCEC Brindisi


Con il passaggio di ieri l’altro alla Camera, la norma sull'equipollenza dell'esame di Stato per dottore commercialista, ai fini dell'iscrizione anche al registro dei revisori legali, ha assunto la sua fisionomia definitiva.

Al testo già noto, è stata aggiunta la seguente locuzione: "nel rispetto dei requisiti previsti, in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del ministro della giustizia, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione per i candidati di maggiori oneri e di nuove prove d'esame”.
Tutto questo a giochi praticamente fatti, quando l’equipollenza era ormai un dato assodato…

E perché, chiederanno i nostri attenti lettori?

Perché qualcuno ha fatto arrivare da Bruxelles, all'ultimo secondo dei tempi supplementari, una nuova lettera che, contrariamente a quanto affermato dal Ministero dell'Università italiano, ritiene l'esame di Stato per dottore commercialista mancante di alcune materie necessarie ai fini della piena equipollenza.
Lo spauracchio di non meglio precisate sanzioni da parte dell’Europa ha costretto i deputati che hanno preso a cuore questa battaglia, primo tra tutti l’indomabile Enrico Zanetti, a tentare numerose mediazioni e subemendamenti che riportassero la questione in equilibrio.

Nonostante si fosse ottenuta l’adesione di pressoché tutti i gruppi parlamentari (Fassina del PD, Giorgetti della Lega Nord, Ruocco del 5 Stelle, Leone di NCD e Paglia di SEL) e del Governo che, di fatto, aveva acconsentito ad una formulazione dell’articolo che prevedeva che “fermo restando che le eventuali integrazioni di materie o prove d'esame, che si rivelassero necessarie, rispetto a quelle già contemplate dalla disciplina per l'esame di Stato per dottore commercialista ed esperto contabile, devono trovare svolgimento da parte dei candidati nell'ambito delle medesime sessioni d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile”, Forza Italia, nella persona dell’Onorevole Sisto e nel disinteresse generale degli altri deputati, ha deciso di buttarla in politica difendendo interessi non troppo nascosti sulla pelle dei nostri giovani colleghi, opponendosi con forza all’emendamento così scritto, trincerandosi dietro le paventate sanzioni europee!
Ciò ha comportato una nuova fase di mediazione che ha portato alla stesura dell’articolo nella sua versione finale, con l’inciso "senza la previsione per i candidati di maggiori oneri e di nuove prove d’esame”, che dovrebbe salvaguardare la nostra categoria dal vedersi giocare nuovi brutti scherzi.

Qui trovate il filmato con le dichiarazioni di voto:
http://www.youtube.com/watch?v=4F_KIQVyqU8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D4F_KIQVyqU8&app=desktop 


A maggior chiarimento riportiamo di seguito la parte finale di un articolo scritto dalla Presidente UNGDCEC Eleonora Di Vona e dal Presidente della Fondazione Centro Studi UNGDC Alessandro Lini dal quale ben si capisce come il problema nella realtà non esista, ma che sia artatamente costruito da portatori di interessi diversi:

La Direttiva comunitaria 2006/43 al 9° considerando, introduce una definizione di funzione di interesse pubblico stabilendo che “Per funzione di interesse pubblico dei revisori legali dei conti si intende il fatto che una vasta comunità di persone ed istituzioni fa affidamento sulla qualità del loro lavoro. La buona qualità della revisione contabile contribuisce al regolare funzionamento dei mercati, migliorando l'integrità e l'efficienza dei bilanci pubblicati”.
All’articolo 9 della stessa vengono poi disciplinate le esenzioni dall’esame di idoneità professionale, stabilendo al 2° comma che: “In deroga dell'articolo 7, gli Stati membri possono disporre che i possessori di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'articolo 8 siano esentati dal controllo della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato”.

Con il Decreto Legislativo 39/2010 è stata recepita nel nostro ordinamento tale direttiva; all’art. 4, in tema di esame di idoneità professionale, è stato stabilito, (al 4°comma) che “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: ...(omissis)...

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste”.

Con il parere del 4 aprile 2012 n. 611, indirizzato al M.I.U.R, il Consiglio Nazionale Universitario, ha espresso parere favorevole circa l’equipollenza fra le materie oggetto delle prove di esame per l’accesso alle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e di quelle oggetto dell’esame di Revisore Legale.

Ciò premesso, un sereno confronto sulla normativa in vigore, raffrontando quanto previsto dalla direttiva comunitaria, e fedelmente ripreso nel D.Lgs 39/2010, non può che portare alla conclusione che lo Stato Italiano è del tutto legittimato a disciplinare e disporre casi di equipollenza; esaminando quanto disposto dall’art. 4 del medesimo decreto con quanto disposto all’art. 46 del D.Lgs. 139/2005, considerato il parere rilasciato dal Consiglio Nazionale Universitario, si può senz’altro affermare che i due esami vertono sulle stesse materie, fattispecie richiesta appunto dall’art.9 della direttiva per il riconoscimento dell’equipollenza.

In conclusione resta da stigmatizzare la circostanza che siano proprio alcuni soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, che stanno portando avanti una battaglia senza esclusione di colpi, per contrastare l’equipollenza, sostenendo che essa sia contraria ai principi comunitari e promettendo perciò ricorsi in sede comunitaria; mentire per scarsa conoscenza della materia può essere negligenza professionale, mentire sapendo di farlo, è dolo; ed allora non resta che chiederci: rebus sic stantibus … cui prodest ?

Noi rimaniamo sulla barricata.


La Giunta UNGDCEC

Roma, 20 febbraio 2014

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